Lo
Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna.
Sin dal 1948, l´articolo 116 della Costituzione ha previsto speciali condizioni
di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni.
Lo Statuto speciale, approvato con legge
costituzionale nel 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in
maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio:
ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In
altre materie(come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare
nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.
La Riforma del Titolo V
Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della
Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia
speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e
formazione professionale).
Accanto alla possibilità di approvare leggi proprie, "specialità" significa
esercitare funzioni amministrative dimensionate rispetto al territorio.
Cosa disciplina lo Statuto
Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e
costituzionale della Sardegna.
Sono organi della Regione: Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente
della Regione.
Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione.
Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2
del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all’elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile
dell’indirizzo politico regionale.
Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della
Regione.
Lo
Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomia
locali in Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché
le modalità per la sua revisione e la sua attuazione.
In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà
confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una
“semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte
costituzionale e, eventualmente, di un referendum approvativo.