Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 36
Politiche attive sul costo del lavoro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Contributo per le assunzioni
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le
modalità di cui ai successivi articoli, ad erogare contributi finalizzati allo
sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro,
per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:
a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati. di cui alla
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che
non godono dei benefici della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie
protette di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni;
d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni
in materia di collocamento;
e) la trasformazione. a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro,
anche part - time;
f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223;
i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione
in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
I) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore
turistico.
2.-L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini
di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a
carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo 4 con
decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti. dall'applicazione del presente articolo sono. valutati
in lire 17.500.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli
anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.
Art.2
Individuazione
dei datori di lavoro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 sono individuati i seguenti datori
di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali: societarie e cooperative, i consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel
territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi;
b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi
professionali;
c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.
2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono
beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che
instaurano con i soci lavoratori.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che
trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.
Art.3
Requisiti del
datore di lavoro
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 2 possono beneficiare delle
provvidenze di cui all'articolo 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in
carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.
2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui
all'articolo 2 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in
forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo
determinato.
3. I datori di lavoro, per fruire delle. provvidenze di cui al comma I, non
devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la
trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi
di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e
non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
4 I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o
trasformazioni di cui all'articolo 1, devono applicare i contratti collettivi
nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con
le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche
e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche
mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.
Art.4
Misura dei
contributi
1 Ai datori di lavoro di cui all'articolo 2 che assumono a tempo indeterminato i
soggetti richiamati nell'articolo 1, viene concesso, da parte dell'Assessore
regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo
sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di
cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, nella misura e per il
periodo di seguito indicati:
a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c). d) ed i) dell'articolo 1,
comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura
del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto
anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle
lettere b), c), d) ed i); si tratti, di soggetti che hanno superato i 35 anni di
età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 1, comma
1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del
cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno,
del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto
anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di
formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore
della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni
nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il
primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2
operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei
contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento
dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi
nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla
lettera 1), comma 1, dell'articolo 1, i contributi sono concessi a decorrere dal
quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per
ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento,
tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e
titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari
al cento per cento.
Art.5
Divieto di
cumulo
1. I benefici di. cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso
periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e
comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.
Art.6
Modalità di
erogazione del contributo
1. L'Assessore regionale del lavoro stipula apposita convenzione con l'istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso
le somme Corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine
nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica all'Assessore
regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo
stesso istituto procede al conguaglio.
Art.7
Esclusioni
1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti
fattispecie:
a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro,
ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal
lavoratore;
b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di
lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute
dai lavoratore.
Art.8
Controlli e
revoca dei contributi
1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro
predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e
della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli
incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica
dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed
assistenziali.
2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse
riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza
o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.
3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o
in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da
apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore
regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della regione.
4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si
applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale
in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della regione.
Art.9
Abrogazione di
norme
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contributi in conto occupazione di cui alle disposizioni soppresse
continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità
sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n.33 del
1988.
Art.10
Incentivi per
periodi formativi
14. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal
proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo di aspettativa senza
retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottante per
cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed
una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire
mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o
pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione Europea.
2. Il contributo è concesso dall'Assessore del lavoro, formazione professionale
e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che
attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda
la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari
livello.
3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali
gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere
a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in
Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a lire 48.000.000 da
erogarsi in rate mensili non superiori a lire 2.000.000 volto a finanziare
periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di
ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'Assessore del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di
un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del
richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale
indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono
realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono
ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente
legislazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese
successivo alla data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in
un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto,
da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno
o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convenzione per la
gestione del fondo è stipulata a termini dell'articolo 99 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.
6. L'Amministrazione regionale in collaborazione con le Università è autorizzata
a bandire annualmente borse di studio destinate a giovani laureati o laureandi
che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o
stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio
dell'Unione Europea. Le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi,
sono erogate dall'Assessore del lavoro previa stipula di apposita convenzione
con l'Università, sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di
esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche
che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale; la
spesa prevista per l'attuazione del presente intervento è valutata per l'anno
1998 in lire 1.500.000.000 (cap. 10144).
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3
sono valutati per l'anno 1998 in lire 900.000.000; alla determinazione degli
oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
Art.11
Convenzione
I.N.P.S.
1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure
regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è
autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
apposite convenzioni.
Art.12
Copertura
finanziaria
1. Gli oneri. derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in
lire 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli
anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla
voce 9 - istituita dall'articolo 39 della legge approvata dal Consiglio
regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15
aprile 1998, n. 11.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti
variazioni:
ENTRATA
In aumento:
Cap. 36208 - (Nuova istituzione) - 3.6.2
Recuperi di contributi erogati a datori di lavoro, per l'assunzione di
lavoratori a tempo determinato, che perdano e/o non abbiano i requisiti previsti
per usufruire degli incentivi medesimi (art. 8 della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 36208/01 - (Nuova istituzione) - 3.6.2
Somme derivanti dalla restituzione dei prestiti per periodi formativi (art. 10,
comma 4, della presente legge)
1998 P.M.
1999 P.M.
2000 P.M.
SPESA
10 - LAVORO
Cap. 10014 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Contributi a lavoratori, in congedo o aspettativa senza retribuzione, per corsi
formativi (art. 10, comma 1, della presente legge)
1998 lire 600.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10015 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.1.2.06.05 (05.02)
Fondo di rotazione per la concessione di prestiti volti alla formazione di
laureati o diplomati (art. 10, comma 3, della presente legge)
1998 lire 300.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10136/06 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.6.2.2.08.02 (08.02)
Spese per la stipula della convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (art. 11 della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10140 - (Nuova istituzione) - 2.1.1.6.3.2.10.02 (02.09)
Contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali
per favorire l'assunzione di lavoratori (art. 1 della presente legge)
1998 lire 17.500.000.000
1999 P.M.
2000 P.M.
Cap. 10l44 - (Nuova istituzione) 1.l.1.6.2.2.06.05 (05.02)
Borse di studio per giovani laureati o laureandi per periodi formativi o stage
(art. 10, comma 6, della presente legge)
1998 lire 1.500.000.000
1999 ______
2000 ______
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai
sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli
corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art.13
Attuazione degli
aiuti
1 Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la
loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso del
termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa,
ai sensi degli articoli 92 de 93 del Trattato CE.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque Spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 dicembre 1998
Palomba