Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7
L’emigrazione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
(PRINCIPI GENERALI)
Art.1
Finalità
1.
La
Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente
e nell’ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i
legami con le comunità sarde situate fuori dall’Isola:
a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;
b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della
programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra
lavoratori emigrati;
c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che
rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d’origine;
d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità
tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolane.
2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la
funzione democratica e culturale dell’associazionismo sardo fuori dall’Isola,
valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile
contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della
Sardegna.
3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde
si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia
con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi
analoghe finalità .
Art.2
Destinatari
1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del
territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi
ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un
genitore sardo;
b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all’estero,
secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana
e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le
associazioni di tutela degli emigrati.
Art.3
Tipologia degli
interventi
1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente
legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:
a) ad agevolare l’esercizio del diritto di voto ai residenti fuori dalla
Sardegna;
b) a favorire l’associazionismo tra i sardi all’estero e in Italia;
c) ad assicurare l’assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro
famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e
pensionistica;
d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l’Isola;
e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;
f) a favorire l’integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi
all’estero;
g) ad agevolare e favorire l’attività economica di quanti intendano rientrare in
Sardegna;
h) a garantire il reinserimento abitativo;
i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati
utili allo sviluppo dell’economia e della cultura sarde.
Art.4
Piano triennale
e programma annuale
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano
triennale articolato per anni.
2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all’articolo 24
della presente legge e la competente Commissione consiliare.
3. I programmi annuali sono approvati entri il 30 aprile di ogni anno con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la
Consulta di cui all’articolo 24 della presente legge.
4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione
sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa
ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
24 luglio 1977.
TITOLO II
(NATURA DEGLI INTERVENTI)
CAPO I
(INTERVENTI ATTI AD AGEVOLARE L’ESERCIZIO
DEL VOTO)
Art.5
Determinazione
delle agevolazioni
1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni
elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all’articolo 91 della legge
regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:
"Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il
rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell’ambito della cui circoscrizione
risiede il richiedente emigrato.
La legge finanziaria dell’anno in cui si verificano le elezioni potrà
rideterminare l’ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi".
CAPO II
(INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L’ASSOCIAZIONISMO
TRA I SARDI ALL’ESTERO E IN ITALIA)
Art.6
Circoli di
emigrati sardi
1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che
siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.
2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell’Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere
della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, previa
deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del
lavoro e formazione professionale.
3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui
all’articolo 41 della presente legge.
Art.7
Contributi ai
circoli degli emigrati sardi
1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell’articolo precedente sono erogati:
a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle
spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;
b) contributi una tantum a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature ed
arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 70 per cento del loro
valore;
c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l’adattamento
della sede sociale, sino al 50 per cento della spesa documentata ai sensi del
regolamento di attuazione della presente legge;
d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute
qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa
documentata.
2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi
più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle
attrezzature e degli arredi.
Art.8
Associazioni di
tutela
1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere
caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano
carattere nazionale ed operino con uffici regioni dislocati nell’Isola, sono
riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.
2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente
articolo 6, secondo e terzo comma.
3. Alle associazioni alle quali sia stato riconosciuta la funzione sono erogati:
a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle
spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;
b) contributi una tantum a fondo perduto per l’acquisto di attrezzature ed
arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 90 per cento del loro
valore;
c) contributi straordinari per il trasloco e/o la ristrutturazione e l’adattamento
della sede sociale, sino al 90 per cento della spesa documentata ai sensi del
regolamento di attuazione della presente legge;
d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute
qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa
documentata.
4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi
più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle
attrezzature e degli arredi.
5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni
due anni.
A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento del
preventivo presentato ed approvato.
6.
I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo
le modalità previste dal successivo articolo 10.
7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitata a partecipare ad
incontri, non preventivati nel programma triennali o annuale, con le comunità
dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio,
saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa
autorizzazione della Amministrazione regionale.
Art.9
Federazione
delle associazioni di tutela
1. AL fine di contribuire a promuovere la crescita umana, culturale e
professionale dei lavoratori sardi emigrati e dei loro familiari, la Regione
autonoma della Sardegna sostiene l’attività promozionale della federazione delle
associazioni di tutela presenti nella Consulta regionale dell’emigrazione.
2. Per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della Sardegna
eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di tutela.
Art.10
Modalità di
concessione dei contributi
1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a
domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena
l’esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall’apposito
regolamento di attuazione della presente legge.
2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare
entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione
triennale.
Art.11
Federazione dei
circoli
1. Al fine di coordinare l’attività dei circoli nei rispettivi territori
nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai
commi secondo e terzo dell’articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto
dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuto democratici,
aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell’ambito del quale operano.
2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo i
criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di
ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.
3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:
- stabiliscono gli indirizzi generali per l’attività dei circoli nei rispettivi
congressi e ne coordinano l’attività tra in congresso e l’altro e forniscono
agli stessi assistenza tecnico - amministrativa;
- promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;
- discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano
l’emigrazione;
- vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.
4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione che
esprime il presidente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e
possono concorrere alle relative spese di funzionamento.
Art.12
Finanziamento
delle spese
1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per
il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di un
programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al
regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo
svolgimento di iniziative di interesse generale.
Art.13
Contributi per
congressi
1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi,
beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del
preventivo presentato, non reiterabile nell’arco di tre anni.
Art.14
Prestazioni
occasionali
1. Non sono ammesse a contributo né le spese derivanti da consulenza od altre
prestazioni occasionali, né le spese di segreteria sostenute dai componenti
degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di
tutela.
CAPO III
(INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE L’ASSISTENZA
MORALE E MATERIALE AGLI EMIGRATI ED
ALLE LORO FAMIGLIE, ANCHE IN MATERIA
DI RAPPORTO DI LAVORO, DI SICUREZZA
SOCIALE E PENSIONISTICA)
Art.15
Sussidi ed
agevolazioni agli emigrati e loro familiari
1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei
lavoratori emigrati e delle loro famiglia, possono essere concessi dei sussidi
straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione
della presente legge.
Art.16
Agevolazioni per
gli studenti
1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente
legge, che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 4 della legge
regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2
per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge
regionale n. 37/87.
Art.17
Interventi in
materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica
1. Nell’ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale
concede un contributo straordinario pari all’80 per cento dell’ammontare
complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che
abbiano assunto stabile dimora fuori dal territorio regionale per almeno sette
anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino
in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai
fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità
, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni
effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in
materia di sicurezza sociale.
CAPO IV
(INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE E GARANTIRE
I COLLEGAMENTI CULTURALI ED INFORMATIVI
CON L’ISOLA, NONCHE’ INTERVENTI DI CARATTERE
FORMATIVO - INTERVENTI DIRETTI
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE)
Art.18
Periodo di
documentazione
1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di
garantire una più corrente ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione
di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle
loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati
ed agli enti locali della Sardegna.
2. Entro i sei mesi successivi all’approvazione della presente legge, l’Assessore
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione
consiliare, propone all’approvazione della Giunta regionale un piano di
adeguamento e rilancio del periodico "Il Messaggero Sardo" e di tutte le
attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo
dell’emigrazione.
Art.19
Progetti
regionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge la Regione cura
direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti,
inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui
all’articolo 4 della presente legge.
2. Detti progetti, saranno realizzati dall’Assessorato regionale del lavoro
anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli
emigrati.
3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:
a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti,
convegno locali, interregionali ed internazionali;
b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;
c) assegni e borse di studio;
d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che
come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di
emigrati, mediante l’utilizzo di strutture della Regione o private;
e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione,
d’intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere
completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari
rientrati dall’estero laddove le azioni locali si rilevino insufficienti o
inadeguate a coprire l’area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;
f) il finanziamento di biblioteche, l’acquisto e la riproduzione di audiovisivi,
films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all’utilizzo
degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.
4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del
piano annuale di cui all’articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47
ed hanno per contenuto specifico:
a) il perfezionamento linguistico e l’adeguamento sociale, culturale e
professionale dell’emigrato alla realtà extraisolana di elezione;
b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell’emigrato di ritorno.
Art.20
Rientro emigrati
1. Nell’ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n.
4, inerente al riordino delle funzioni socio - assistenziali, ed in base
all’ultimo comma dell’articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i
Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al
lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in
Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall’isola, per occupare un
posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché pensionato per invalidità o
vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo
familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il proprio coniuge,
convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una della precedenti condizioni.
2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all’estero o nell’Italia
continentale non è richiesta per coloro che rientrino perché licenziati per
motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all’estero o nell’Italia
continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.
3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni
a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici
trasferiti in continuità del rapporto professionale.
4. L’Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme
erogate, a valere sul Fondo socio - assistenziale di cui alla legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.
CAPO V
(AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ ECONOMICA
DI QUANTI INTENDONO RIENTRARE IN SARDEGNA)
Art.21
Procedure per la
concessione della agevolazioni
1. Gli emigrati che intendono rientrare in Sardegna ed intraprendere una
qualsiasi attività Economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono,
su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o
benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio,
industria, agricoltura e pastorizia.
2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more
del procedimento finalizzato all’acquisizione della residenza in Sardegna.
3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di
acquisizione della residenza in Sardegna.
4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in
eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all’ordine cronologico.
Art.22
Reinserimento
abitativo
1. L’emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può : accedere a
tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia edilizia
abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell’Isola.
CAPO VI
(UFFICIO REGIONALE CONSULENZA EMIGRATI)
Art.23
Attività
dell’ufficio regionale consulenza emigrati
1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto
delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge
regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i
seguenti compiti:
a) garantire l’esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle
altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini
sardi;
b) fornire l’eventuale documentazione e quant’altro necessario per consentire ai
destinatari della presente legge l’accesso ai benefici di cui all’alinea
precedente.
TITOLO III
(CONSULTA REGIONALE PER L’EMIGRAZIONE)
Art.24
Compiti della
Consulta
1. Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e
delle comunità dei sardi all’estero ed in Italia, è istituita la Consulta
regionale per l’emigrazione.
2. Sono compiti della Consulta:
a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia
di emigrazione;
b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di
cui all’articolo 4;
c) effettuare proposte in materia di:
- interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell’emigrazione;
- studi e ricerche nel campo dell’emigrazione;
- conferenze regionali sulle materie di sua competenza;
d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in
materia di emigrazione;
e) vigilare sull’attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela;
f) formulare proposte in materia dei prima occupazione; esprimere pareri sugli
atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli
squilibri che interessano la Regione;
g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le
federazioni e i circoli degli emigrati nelle redazione dei rispettivi statuti.
Art.25
Composizione
della Consulta regionale per l’emigrazione
1. La Consulta regionale per l’emigrazione è composta da:
- l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale che la presiede;
- un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati,
regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al
successivo articolo 27, in:
* ITALIA
* GERMANIA
* FRANCIA
* BELGIO
* LUSSEMBURGO
* OLANDA
* INGHILTERRA
* DANIMARCA
* PAESI SCANDINAVI
* SVIZZERA
* PENISOLA IBERICA (SPAGNA - PORTOGALLO)
* ARGENTINA
* BRASILE
* AMERICA LATINA (escluse ARGENTINA e BRASILE)
* CANADA'
* STATI UNITI D’AMERICA
* AUSTRALIA
- da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a
carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;
- da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano regionale;
- da un rappresentante designato dal Ministero per gli affari esteri;
- da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale;
- da un funzionario designato dall’Assessore regionale del lavoro, su proposta
del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di
segretario.
2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiore a 15 esprimono
due componenti.
Art.26
Modalità di
costituzione Funzionamento ed oneri
1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale
previa deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. la Consulta è insediata entro novanta giorni dall’inizio di ogni legislatura
regionale e resta in carica per l’intera durata di quest’ultima.
3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche
componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma
precedente per la nomina della Consulta.
4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non
pregiudica la costituzione dell’organi, a condizione che siano stati designati
la metà più uno dei componenti.
5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l’Assessorato regionale del lavoro e
si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ed ogni qualvolta venga
convocata dall’Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora
lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.
6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto
limitato ad uno, due vicepresidenti di cui uno vicario. In caso di parità di
voti sarà vicario il più anziano di età .
7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.
8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna, compete, per la
partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia
di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero
delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la
riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di
trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su
mezzi pubblici di linee, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l’indennità
chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le
riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento
previsto al seguente nono comma.
9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna
compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire
100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle sedute
giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni
effettivi di viaggio, di lire 150.000.
10. Dei lavori della Consulta l’Assessore competente riferisce regolarmente alla
Commissione consiliare competente.
11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto
previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da
utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in favore di un funzionario
addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di
presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione.
12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno
rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificatici di spesa.
Art.27
Modalità di
elezione dei rappresentanti degli emigrati
1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente
articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed esistenti
nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro
componenti regolarmente convocata.
2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto
dall’Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.
3. Costituiscono condizioni di eleggibilità :
a) la cittadinanza italiana;
b) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge;
c) il non aver riportato in Italia od all’estero condanne penali che comportino
l’iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l’interdizione
dai pubblici uffici.
Art.28
Organi
1. Sono organi della Consulta:
a) il presidente;
b) il comitato di presidenza.
Art.29
Funzioni del
presidente della Consulta
1. Il presidente è l’organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo
dell’attività della Consulta.
2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio
regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.
3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di
cui all’articolo seguente.
4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta
senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l’ordine
del giorno della seduta.
Art.30
Comitati di
presidenza
1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti,
da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli
emigrati.
2. Funge da segretario il segretario della Consulta.
Art.31
Funzioni del
comitato di presidenza
1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
a) predisporre l’ordine del giorno per la convocazione della Consulta;
b) effettuare l’istruttoria degli argomenti all’ordine del giorno della Consulta;
c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;
d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;
e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;
f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e
federazioni da proporre per il prescritto parere alla Consulta:
2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di
ogni anno per l’approvazione del programma di cui alla precedente lettera f),
nonché ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei
sui componenti.
3. AI componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento
previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.
Art.32
Gruppi di
lavoro
1. Per le esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la consulta
può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio
ambito gruppi di lavoro per l’espletamento di compiti specifici.
2.
I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da
più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.
3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire
alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.
Art.33
Sedi di riunione
dei gruppi di lavoro
1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi
anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della
Consulta stessa.
2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità
compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente
articolo 26.
Art.34
Struttura
amministrativa per l’attuazione della legge.
1. per l’espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l’Assessorato
regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico - amministrative e di
consulenti all’uopo convenzionati.
2. All’organizzazione ed all’applicazione delle norme di cui alla presente legge,
l’Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla
legge regionale 7 aprile 1965, nº 10.
3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari
appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla settimana.
4. Il direttore adotta, tra l’altro, i provvedimenti formali concernenti la
spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.
5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza
concernenti l’organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge,
espressamente autorizzate dall’Assessore regionale del lavoro e debitamente
documentate.
Art.35
Titolarità dei
beni mobili assistiti da contributi regionali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli,
alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà degli arredi e delle
attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti
disposizioni di legge.
2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla
presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di
acquisto.
Art.36
Contributi
aggiuntivi straordinari
1. AI circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per
le comunità sarde all’estero e nella penisola, l’Amministrazione regionale può
riconoscere un contributi aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle
spese ammesse a contributi ai sensi del precedente articolo 7, lettera d).
Art.37
Composizione del
comitato
1. L’articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è così modificato:
"E’ istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente
della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così
costituito:
a) dall’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale che lo presiede;
b) da un rappresentante dell’Assessorato regionale delle finanze;
c) da un rappresentante dell’Assessorato regionale della programmazione;
d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell’Anci;
e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori rappresentative a livello regionale;
f) da un funzionario dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario".
Art.38
Compensi ai
componenti il Comitato
1. Ai componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso
previsto dall’articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il
gettone di presenza previsto dall’articolo 1, terzo comma, lettera c) della
stessa legge regionale.
Art.39
Copertura
finanziaria
1. Alle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in lire
6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l’impiego delle
risorse già utilizzate nell’ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale
7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del
successivo articolo 40, vengono soppresse.
Art.40
Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10,
riguardanti l’emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge
regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l’articolo 5, primo comma, gli articoli 8,
9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre
1986, n. 111.
Art.41
Regolamento di
attuazione
1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della
presente legge.
Art.42
Norme
transitorie
1. In sede di applicazione, la procedura di cui all’articolo 4 è sospesa sino al
riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente
legge.
2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni
di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del lavoro.
3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 25, 28 e 37
della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari
di provvidenze secondo la precedente normatica, saranno erogate delle
anticipazioni per il funzionamento proporzionale al contributo concesso nella
precedente annualità .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 gennaio 1991
Floris