Legge Regionale 15 aprile 1999, n. 10
Bandiera della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Bandiera della Sardegna
l. La Regione adotta quale sua bandiera quella tradizionale della Sardegna:
campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro bendata
sulla fronte rivolta in direzione opposta all'inferitura.
Art.2
Esposizione della bandiera da parte di amministrazioni pubbliche
l. La bandiera della Regione è esposta all'esterno degli edifici sedi della
Regione, dei comuni e delle province, degli enti strumentali della Regione,
degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione, degli enti pubblici
che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio
regionale, degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione, nonché
all'esterno degli altri edifici dei medesimi enti sui quali ordinariamente si
espongono bandiere:
a) il giorno 26 febbraio, anniversario della promulgazione dello Statuto
speciale per la Sardegna;
b) il giorno 28 aprile, "Sa Die de Sa Sardigna";
c) su disposizione o autorizzazione del Presidente della Regione, quando
ricorrano avvenimenti di particolare importanza;
d) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica.
2.
La bandiera della Regione è esposta altresì nei casi previsti dagli statuti dei
comuni e delle province.
Art.3
Esposizione
della bandiera da parte di privati
l. L'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati è sempre
libera, purché avvenga in forme decorose.
2. E obbligatoria l'esposizione della bandiera della Regione da parte di privati
qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono
finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.
Art.4
Modalità di
esposizione
l. Ove non sia vietato da norme statali, quando le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 2 espongono la bandiera della Regione, espongono anche la
bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.
2. Salve le norme che regolano l'esposizione delle bandiere della Repubblica e
dell'Unione europea, la bandiera della Regione va esposta al posto d'onore.
3. Quando la bandiera è esposta in segno di lutto va posta a mezz'asta o con due
strisce di colore nero.
Art.5
Sanzioni
1. La violazione delle norme della presente legge comporta a carico dei
trasgressori l'applicazione, a cura del dirigente dell'Amministrazione regionale
competente in materia di cerimoniale, della sanzione amministrativa da lire
100.000 a lire 1.000.000.
Art.6
Norma
finanziaria
l. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione è istituito
il seguente capitolo:
"Cap. 35028 - Somme riscosse per sanzioni amministrative derivanti dalla
violazione della legge sulla bandiera della Regione (art. 5 della presente legge)
1999 p.m.
2000 p.m.
2001 p.m."
Art.7
Abrogazione di
norme
l. E' abrogata la legge regionale 24 luglio 1950, n. 37
Art.8
Disposizioni
transitorie
l. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta, viene approvato il modello ufficiale di bandiera.
2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve
avvenire mediante l'utilizzo di bandiere comunque rispondenti alla descrizione
di cui all'articolo l.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 aprile 1999
Palomba