Legge Regionale 12 marzo 1984, n. 9
Norme per agevolare l’esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all’estero, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Amministrazione regionale, in attesa della emanazione di analoghe provvidenze
a livello nazionale, è autorizzata ad erogare ai cittadini emigrati, iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, per la partecipazione alle
lezioni per il rinnovo dei Consiglio regionale della Sardegna, contributo pari
a:
- lire 150.000 agli elettori provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla
Svizzera, dall’Olanda, dal Belgio e dal Lussemburgo;
- lire 200.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell’area europea;
- 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo, per gli elettori
provenienti dai paesi extraeuropei.
Art.2
All’erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 1 si procede, ai
sensi dell’articolo 43 della legge 5 maggio 1983, n. 11, attraverso aperture di
credito disposte con ordini di accreditamento a favore dei Sindaci dei Comuni
della Sardegna.
I Comuni dovranno far pervenire ai competenti uffici dell’Amministrazione
regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, la richiesta di
accreditamento dei fondi, che riceveranno immediatamente a titolo di acconto,
sulla base del computo degli emigrati elettori nella precedente consultazione,
aumentato del 30 per cento.
Il contributo potrà essere ottenuto dall’interessato dietro presentazione di una
apposita dichiarazione in cui si afferma di aver provveduto all’esercizio del
voto, in calce alla quale il Sindaco provvederà a porre gli estremi del
certificato elettorale, vidimato dalla sezione elettorale, e del biglietto di
viaggio.
Art.3
La legge regionale 7 maggio 1965, n. 14, è abrogata.
Art.4
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in lire
3.000.000.000 fanno carico al capitolo dello stato di previsione del bilancio
per l’anno finanziario 1984, corrispondente al capitolo 02145 dello stato di
previsione del bilancio per l’anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti
dei bilanci per gli anni in cui si svolgono le elezioni del Consiglio regionale.
Agli stessi oneri si farà fronte con parte della maggior quota spettante alla
Regione dell’imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983,
n. 122.
Nel bilancio per l’anno 1984 la denominazione del predetto capitolo assumerà la
seguente denominazione:
"Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l’espletamento
del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali della Sardegna".
Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo
33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della
sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Data a Cagliari, addì 12 marzo 1984.
Rojch